Art. 100 c.p.i. — Oggetto del diritto
Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il ((conferimento)) del diritto di costitutore, puo' essere:
- a)definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
- b)distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
- c)considerato come un'((entita')) rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.
Testo vigente dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva