Art. 13 c.p.i. — Capacita' distintiva
(( Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
- a)quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- b)quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. )) In deroga al comma 1 ((...)) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o ((servizio o abbia comunque)) perduto la sua capacita' distintiva.
Testo vigente dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva