Art. 136-decies c.p.i. — Procedimento di correzione
Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione puo' procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.
Testo vigente dal 23 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva