Art. 112 c.g.c.
Casi di correzione di errori materiali
[1]1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
[2]2. L'ordinanza di correzione e' notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza e' ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.
[3]3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione puo' essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva