Art. 136-sexies c.p.i.Trattazione della controversia

La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione e' presieduta dal componente piu' anziano. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di consiglio. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la Commissione puo' chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio, chiarimenti. La Commissione ha facolta' di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresi' facolta' di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti.

Testo vigente dal 23 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art136sexies · fonte su Normattiva