Art. 142 c.p.i.Decreto di espropriazione

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L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 262 del codice penale. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante al titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla base del valore di mercato dell'invenzione, sentita la Commissione dei ricorsi. Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita' e' ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio il quale provvede con giurisdizione esclusiva e con applicazione del rito speciale di cui all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Testo vigente dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art142 · fonte su Normattiva