Art. 144-bis c.p.i.Sequestro conservativo

Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria puo' disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorita' giudiziaria puo' disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.

Testo vigente dal 22 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art144bis · fonte su Normattiva