Art. 181 c.p.i.
Estinzione della procedura di opposizione
La procedura di opposizione si estingue se:
- a)il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
- a-bis)la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;
- a-ter)la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;
- b)le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
- c)l'opposizione e' ritirata;
- d)la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;
- e)chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.
- e-bis)la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione;
- e-ter)e' venuto meno l'interesse ad agire.
Testo vigente dal 23 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva