Art. 181 c.p.i.Estinzione della procedura di opposizione

La procedura di opposizione si estingue se:

  • a)il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
  • a-bis)la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;
  • a-ter)la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;
  • b)le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
  • c)l'opposizione e' ritirata;
  • d)la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;
  • e)chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.
  • e-bis)la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione;
  • e-ter)e' venuto meno l'interesse ad agire.

Testo vigente dal 23 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art181 · fonte su Normattiva