Art. 191 c.p.i. — Scadenza dei termini
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I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile. Su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.
Testo vigente dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva