Art. 191 c.p.i. — Scadenza dei termini
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I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile. ((Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta)) motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ((ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.)).
Testo vigente dal 2 settembre 2010 al 23 agosto 2023 · versione 10 su Normattiva