Art. 2 c.p.i. — Costituzione ed acquisto dei diritti
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I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta' industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a ((semiconduttori)). Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
Testo vigente dal 2 settembre 2010 al 22 giugno 2018 · versione 10 su Normattiva