Art. 8
[2]In ogni Provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
[3]La Federazione e' retta da un Consiglio di 11 membri, compresi il presidente e il vice presidente, che sono di diritto, rispettivamente, il preside della Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata.
[4]Fanno parte di diritto del Consiglio:
- 1)il consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica;
- 2)il medico provinciale;
- 3)il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato.
[5]Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, quattro dal prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternita' e dell'infanzia, uno dal presidente dell'Opera nazionale scegliendolo fra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella Provincia, in conformita' al disposto del precedente art. 3.
[6]I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
[7]I componenti non di diritto del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio; il presidente dell'Opera nazionale la puo' promuovere.
[8]Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del Prefetto, contro il quale e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.
[9]Contro la determinazione del Ministro non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
[10]La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'amministrazione provinciale.
[11]Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovra' stabilirne i diritti e le attribuzioni, con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello dello finanze.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva