Art. 230 c.p.i.Pagamento incompleto od irregolare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 2010 al 23 agosto 2023. Leggi il testo vigente →

Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi ((...)) puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi ((di cui all'articolo 135, comma 1)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

Testo vigente dal 2 settembre 2010 al 23 agosto 2023 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art230 · fonte su Normattiva