Art. 52 c.p.i. — Rivendicazioni
(( Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto. )) I limiti della protezione sono determinati ((dalle)) rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. (( Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. ))
Testo vigente dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva