Art. 59 c.p.i. — Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano
Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorita', il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo
Testo vigente dal 23 agosto 2023, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva