Art. 59 c.p.i.Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano

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Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia ((o un brevetto europeo con effetto unitario,)) siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorita', il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo ((o del brevetto europeo con effetto unitario)), cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

  • a)il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo ((o al brevetto europeo con effetto unitario)) e' scaduto senza che sia stata fatta opposizione;
  • b)la procedura di opposizione si e' definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo ((o del brevetto europeo con effetto unitario));
  • c)il brevetto italiano e' stato rilasciato, se tale data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b). Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo ((, o il brevetto europeo con effetto unitario,)) venga annullato o decada. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un azione a tutela del brevetto italiano puo' chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo ((o del brevetto europeo con effetto unitario)), fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

Testo vigente dal 27 marzo 2019 al 23 agosto 2023 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art59 · fonte su Normattiva