Art. 66 c.p.i.Diritto di brevetto

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I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

  • a)se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
  • b)se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Testo vigente dal 4 marzo 2005 al 25 novembre 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art66 · fonte su Normattiva