Art. 7 c.p.i.
Oggetto della registrazione
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni ((...)), in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, ((purche' siano atti:
- a)a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b)ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorita' competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.))
Testo vigente dal 23 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva