Art. 7 c.p.i.Oggetto della registrazione

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni ((...)), in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, ((purche' siano atti:

  • a)a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
  • b)ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorita' competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.))

Testo vigente dal 23 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art7 · fonte su Normattiva