Art. 3 codice della protezione civile
[1]Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010)
[2]1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorita' di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarieta' dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
- a)il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualita' di autorita' nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
- b)i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile e in base alla potesta' legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- c)i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. 2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonche' soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorita' di cui al comma 1:
- a)il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;
- b)Le Regioni titolari della potesta' legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potesta' legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
- c)i Comuni, anche in forma aggregata, le citta' metropolitane e le province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate. 3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale e' organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all', che, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell', ((comma 4,)) e costituiti da uno o piu' comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui all', anche in deroga alle previsioni di cui all', commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 27 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva