Art. 111 c.d.s.Revisione delle macchine agricole in circolazione

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Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione, nonche' lo stato di efficienza. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalita' delle revisioni di cui al presente articolo, nonche', ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneita' cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunita' economica europea. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non e' stata presentata alla revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 74 a Euro 296)). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 43 52 64 80 4

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Testo vigente dal 14 gennaio 2007 al 14 gennaio 2009 · versione 114 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

21 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021oggiper 6 anniin vigore
  2. 13 gennaio 201915 gennaio 2021per 2 anni
  3. 27 febbraio 201613 gennaio 2019per 3 anni
  4. 1 marzo 201527 febbraio 2016per 12 mesi
  5. 15 gennaio 20151 marzo 2015per un mese
  6. 1 marzo 201415 gennaio 2015per 11 mesi
  7. 15 gennaio 20131 marzo 2014per un anno
  8. 19 dicembre 201215 gennaio 2013per 27 giorni
  9. 15 gennaio 201119 dicembre 2012per un anno
  10. 14 gennaio 200915 gennaio 2011per 2 anni
  11. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  12. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  13. 30 giugno 200314 gennaio 2005per un anno
  14. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  15. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  16. 12 gennaio 199914 gennaio 2001per 2 anni
  17. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  19. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  20. 30 giugno 19931 ottobre 1993per 3 mesi
  21. 18 maggio 199230 giugno 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art111 · fonte su Normattiva