Art. 114 c.d.s. — Circolazione su strada delle macchine operatrici
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Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette a registrazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa di riconoscimento contenente i dati di registrazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di riconoscimento. La modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarita' del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Le modalita' per la registrazione e la targatura sono stabilite dal regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alle medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva