Art. 115 c.d.s. — Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
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Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
- a)anni quattordici per guidare:
- 1)veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
- 2)sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
- b)anni sedici per guidare:
- 1)veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
- 2)veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
- c)anni diciotto per guidare:
- 1)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;
- 2)veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
- 3)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
- 4)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
- d)anni venti per guidare:
- 1)veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
- e)anni ventuno per guidare:
- 1)tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
- 2)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
- 3)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
- 4)veicoli per i quali e' richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;
- f)anni ventiquattro per guidare:
- 1)veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
- 2)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. 102 Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente diguida e' consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purche' accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
- a)anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento;
- b)anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. 109 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 84 a € 335)). Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta di qualificazione del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 19 29 43 52 64 80 89 101 102 114 Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro. 102 114 Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 41 a € 168)) se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 25 a € 99)). 19 29 43 52 64 80 89 101 114 Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli interventi su questo articolo(13)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
52con decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Decreto 22 dicembre 2004
64con decorrenza dal 1 gennaio 2005
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286
72Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) che i conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui al comma 1, lettera d), numero 2 del presente articolo.
Decreto 29 dicembre 2006
80con decorrenza dal 1 gennaio 2007
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Decreto 17 dicembre 2008
89con decorrenza dal 1 gennaio 2009
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214
91Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) che i conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto 18 anni per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui al comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2 dello stesso D.Lgs. 286/2005.
Decreto 22 dicembre 2010
101con decorrenza dal 1 gennaio 2011
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.
D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59
102con decorrenza dal 19 gennaio 2013
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con gli artt. 2, comma 1, lettera b) e 28, comma 1) l'abrogazione del comma 2-bis del presente articolo a decorrere dal 19 gennaio 2013. Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35
109Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Decreto 19 dicembre 2012
114con decorrenza dal 19 gennaio 2013
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303), prendendo in considerazione gli importi delle sanzioni cosi' come aggiornati dal Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305), aveva previsto (con l'art. 1, comma 1) che la sanzione da € 159 a € 639 dovesse intendersi sostituita dalla sanzione da € 168 a € 674 e la sanzione da da € 39 a € 159 dovesse intendersi sostituita dalla sanzione da € 41 a € 168. Tali modifiche devono intendersi superate da quelle disposte dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 a decorrere dal 19 gennaio 2013. Lo stesso Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) aveva inoltre previsto (con l'art. 1, comma 2) che le suindicate modifiche avrebbero avuto effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.
Testo vigente dal 15 gennaio 2013 al 2 febbraio 2013 · versione 162 su Normattiva