Art. 139 c.d.s. — Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale
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Il personale gia' in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalita' dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende. La patente di servizio e' rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio di tale patente. La patente rilasciata dall'autorita' militare ai sensi dell'art. 138 e' alternativa a quella prevista dal comma 1.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 13 agosto 2003 · versione 0 su Normattiva