Art. 147 c.d.s.
Comportamento ai passaggi a livello
Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44. ((2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere e senza i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada:
- a)nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;
- b)nei casi in cui la segnaletica indichi l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in vista)) ((2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada devono fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali dispositivi siano in funzione)) ((3. Gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:
- a)le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura;
- b)le barriere o le semibarriere siano in movimento di apertura;
- c)siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44;
- d)siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo)) Il mancato rispetto di quanto stabilito ((dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa,)) puo' essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, ((approvati od omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)). ((3-ter. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, puo' essere effettuato dopo almeno tre secondi dall'entrata in funzione dei medesimi dispositivi)) Gli utenti della strada ((non devono impegnare un passaggio a livello quando non hanno la possibilita' di proseguire e sgombrare in breve tempo l'attraversamento e, in ogni caso,)) devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo ((o di intrappolamento tra le barriere,)) il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari ((, eventualmente anche abbattendo le barriere,)) o, in caso di materiale impossibilita', deve fare tutto quanto gli e' possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonche' fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo. ((5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un passaggio a livello con o senza barriere o semibarriere e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni del comma 4, primo periodo. Chiunque, in violazione delle disposizioni del comma 3, lettera b), impegna o attraversa un passaggio a livello con barriere o semibarriere e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344)) Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 ((, primo e secondo periodo,)) per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ((6-bis. L'installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis e' consentita anche al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l'ente proprietario o gestore della strada))
Gli interventi su questo articolo(12)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
Testo vigente dal 9 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 254 su Normattiva