Art. 158 c.d.s.Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1993 al 1 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

La fermata e la sosta sono vietate:

  • a)in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  • b)nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • c)sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';
  • d)in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • e)fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
  • f)nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • h)sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. La sosta di un veicolo sulla carreggiata e' vietata:
  • a)allo sbocco dei passi carrabili;
  • b)dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • c)in seconda fila, salvo che si tratti di due velocipedi, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
  • d)negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • e)sulle aree destinate ai veicoli per lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
  • f)sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • g)negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • h)nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • i)nelle aree pedonali urbane;
  • l)nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • m)negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • n)davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • o)limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Testo vigente dal 9 febbraio 1993 al 1 ottobre 1993 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

26 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 25 aprile 2026oggiper 5 mesiin vigore
  2. 14 dicembre 202425 aprile 2026per un anno
  3. 10 novembre 202114 dicembre 2024per 3 anni
  4. 11 settembre 202110 novembre 2021per 2 mesi
  5. 15 gennaio 202111 settembre 2021per 8 mesi
  6. 15 settembre 202015 gennaio 2021per 4 mesi
  7. 17 luglio 202015 settembre 2020per 2 mesi
  8. 13 gennaio 201917 luglio 2020per un anno
  9. 24 giugno 201713 gennaio 2019per un anno
  10. 14 gennaio 201724 giugno 2017per 5 mesi
  11. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  12. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  13. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  14. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  15. 14 gennaio 200913 agosto 2010per un anno
  16. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  17. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  18. 13 agosto 200314 gennaio 2005per un anno
  19. 14 gennaio 200313 agosto 2003per 7 mesi
  20. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  21. 12 gennaio 199914 gennaio 2001per 2 anni
  22. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  23. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  24. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  25. 9 febbraio 19931 ottobre 1993per 8 mesi
  26. 18 maggio 19929 febbraio 1993per 9 mesitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art158 · fonte su Normattiva