Art. 158 c.d.s. — Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
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La fermata e la sosta sono vietate:
- a)in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
- b)nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
- c)sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';
- d)in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- e)fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
- f)nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
- h)sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. La sosta di un veicolo sulla carreggiata e' vietata:
- a)allo sbocco dei passi carrabili;
- b)dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
- c)in seconda fila, salvo che si tratti di due velocipedi, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
- d)negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
- e)sulle aree destinate ai veicoli per lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
- f)sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
- g)negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
- h)nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- i)nelle aree pedonali urbane;
- l)nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
- m)negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
- n)davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- o)limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Testo vigente dal 9 febbraio 1993 al 1 ottobre 1993 · versione 1 su Normattiva