Art. 158 c.d.s.Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

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La fermata e la sosta sono vietate:

  • a)in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  • b)nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • c)sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';
  • d)in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • e)fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
  • f)nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • g)sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • h)sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
  • h-bis)negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici; La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
  • a)allo sbocco dei passi carrabili;
  • b)dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • c)in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
  • d)negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • d-bis)negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
  • e)sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  • f)sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • g)negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • g-bis)negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
  • h)nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • i)nelle aree pedonali urbane;
  • l)nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • m)negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • n)davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • o)limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
  • o-bis)nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), h) e i) del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 87 a € 344 per i restanti veicoli. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 163 Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 42 a € 173 per i restanti veicoli. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Gli interventi su questo articolo(12)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Decreto 31 dicembre 2020

163

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 10 novembre 2021 al 14 dicembre 2024 · versione 226 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

26 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 25 aprile 2026oggiper 5 mesiin vigore
  2. 14 dicembre 202425 aprile 2026per un anno
  3. 10 novembre 202114 dicembre 2024per 3 anni
  4. 11 settembre 202110 novembre 2021per 2 mesi
  5. 15 gennaio 202111 settembre 2021per 8 mesi
  6. 15 settembre 202015 gennaio 2021per 4 mesi
  7. 17 luglio 202015 settembre 2020per 2 mesi
  8. 13 gennaio 201917 luglio 2020per un anno
  9. 24 giugno 201713 gennaio 2019per un anno
  10. 14 gennaio 201724 giugno 2017per 5 mesi
  11. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  12. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  13. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  14. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  15. 14 gennaio 200913 agosto 2010per un anno
  16. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  17. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  18. 13 agosto 200314 gennaio 2005per un anno
  19. 14 gennaio 200313 agosto 2003per 7 mesi
  20. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  21. 12 gennaio 199914 gennaio 2001per 2 anni
  22. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  23. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  24. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  25. 9 febbraio 19931 ottobre 1993per 8 mesi
  26. 18 maggio 19929 febbraio 1993per 9 mesitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art158 · fonte su Normattiva