Art. 160 c.d.s.Sosta degli animali

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Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinche' gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati e' vietata la sosta degli animali sulla carreggiata. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 24 gennaio 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art160 · fonte su Normattiva