Art. 166 c.d.s. — Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
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Sui veicoli a trazione il trasporto di cose non puo' superare il peso complessivo a pieno carico indicato nella targa. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 9 febbraio 1993 · versione 0 su Normattiva