Art. 166 c.d.s.Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

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Sui veicoli a trazione il trasporto di cose ((non puo' superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa)). Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

Testo vigente dal 9 febbraio 1993 al 13 febbraio 1993 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art166 · fonte su Normattiva