Art. 168 c.d.s.Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

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Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo auropeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e succes- sive modificazioni e integrazioni. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti puo' altresi' prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a cio' essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure appli- cative. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada e' ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 puo' altresi' essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, e' soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino a 8 mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. A tale violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 10.

Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva

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  11. 13 agosto 200315 gennaio 2005per un anno
  12. 30 giugno 200313 agosto 2003per un mese
  13. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  14. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  15. 15 gennaio 200014 gennaio 2001per un anno
  16. 12 gennaio 199915 gennaio 2000per un anno
  17. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  19. 3 marzo 199424 gennaio 1995per 11 mesi
  20. 1 ottobre 19933 marzo 1994per 5 mesi
  21. 18 maggio 19921 ottobre 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art168 · fonte su Normattiva