Art. 175 c.d.s.Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

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Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

  • a)velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm(Elevato al Cubo) se a motore termico;
  • b)altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
  • c)veicoli non muniti di pneumatici;
  • d)macchine agricole e macchine operatrici;
  • e)veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
  • f)veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
  • g)veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
  • h)veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
  • i)veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocita' per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto e' realizzato con il Ministro della difesa. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza e' consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato:
  • a)trainare veicoli che non siano rimorchi;
  • b)richiedere o concedere passaggi;
  • c)svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
  • d)campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti e' vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attivita' di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attivita' commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche' in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo' essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonche' al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 431 a € 1.734)). 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 133 145 Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)), salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 431 a € 1.734)). Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 133 145 Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e' ((da € 26 a € 102)). 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.
Gli interventi su questo articolo(12)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Testo vigente dal 13 gennaio 2019 al 15 settembre 2020 · versione 204 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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Come è cambiato

20 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024oggiper un annoin vigore
  2. 10 novembre 202114 dicembre 2024per 3 anni
  3. 15 gennaio 202110 novembre 2021per 10 mesi
  4. 15 settembre 202015 gennaio 2021per 4 mesi
  5. 13 gennaio 201915 settembre 2020per un anno
  6. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  7. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  8. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  9. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  10. 14 gennaio 200915 gennaio 2011per 2 anni
  11. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  12. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  13. 30 giugno 200314 gennaio 2005per un anno
  14. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  15. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  16. 12 gennaio 199914 gennaio 2001per 2 anni
  17. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  19. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  20. 18 maggio 19921 ottobre 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art175 · fonte su Normattiva