Art. 179 c.d.s.Cronotachigrafo e limitatore di velocita'

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Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita' previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresi' di limitatore di velocita'. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 715,95 a € 2.867,07)). La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. 19 29 43 52 64 Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocita' o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocita' o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione piu' grave. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalita' dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocita' o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al piu' presto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, e' disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verra' restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarita' di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Testo vigente dal 14 gennaio 2005 al 14 gennaio 2007 · versione 93 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

20 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021oggiper 6 anniin vigore
  2. 13 gennaio 201915 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  7. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  8. 14 gennaio 200913 agosto 2010per un anno
  9. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  10. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  11. 13 agosto 200314 gennaio 2005per un anno
  12. 30 giugno 200313 agosto 2003per un mese
  13. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  14. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  15. 31 dicembre 199914 gennaio 2001per un anno
  16. 12 gennaio 199931 dicembre 1999per 12 mesi
  17. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  19. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  20. 18 maggio 19921 ottobre 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art179 · fonte su Normattiva