Art. 183 c.d.s. — Circolazione dei veicoli a trazione animale
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Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non puo' essere trainato da piu' di due animali se a due ruote o da piu' di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessita', possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione e' rilasciata in ogni caso dal sindaco. I veicoli trainati da piu' di tre animali devono avere due conducenti. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire trentaduemila a lire centoventottomila)).
Testo vigente dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997 · versione 17 su Normattiva