Art. 191 c.d.s. — Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
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Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia gia' iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacita' motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 24 gennaio 1995 · versione 0 su Normattiva