Art. 191 c.d.s. — Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
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Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresi' dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia gia' iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacita' motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa ((da € 163 a € 651)). 19 29 43 52 80 89 101 114 124
Gli interventi su questo articolo(9)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
52con decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Decreto 29 dicembre 2006
80con decorrenza dal 1 gennaio 2007
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Decreto 17 dicembre 2008
89con decorrenza dal 1 gennaio 2009
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
Decreto 22 dicembre 2010
101con decorrenza dal 1 gennaio 2011
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.
Decreto 19 dicembre 2012
114con decorrenza dal 1 gennaio 2013
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.
Decreto 16 dicembre 2014
124con decorrenza dal 1 gennaio 2015
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Testo vigente dal 15 gennaio 2015 al 14 gennaio 2017 · versione 178 su Normattiva