Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada - Pagamento in misura ridotta - Esecuzione a mezzo di bonifico bancario - Effetto solutorio - Decorrenza dal momento dell'accredito nel conto corrente dell'ente creditore - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto al pagamento mediante conto corrente postale, avente immediato effetto liberatorio - Insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento con conseguente compromissione dell'iter logico-argomentativo - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché per incompleta ricostruzione del quadro normativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal Giudice di pace di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, pur prevedendo il bonifico bancario tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, non contiene alcuna previsione in ordine all'effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con tale mezzo. La mancanza nell'ordinanza di rimessione di ogni riferimento temporale e di indicazioni sulle modalità in concreto utilizzate per il pagamento non permette di valutare se, ed in quale modo, la scelta del bonifico bancario abbia influito sul rispetto di uno (e di quale) dei termini (di 60 e di 5 giorni) previsti, dall'art. 202, comma 1, cod. strada, per il pagamento della sanzione in misura ridotta. Per altro verso, l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - operata senza considerare in alcun modo la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016 (conv., con modif., dalla legge n. 49 del 2016), entrato in vigore prima dell'ordinanza di rimessione, secondo il quale, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento - compromette irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza della questione, conducendo il rimettente a ritenere erroneamente inesistente una disciplina dell'effetto solutorio del pagamento mediante bonifico bancario delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada. Alla luce del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la lacunosa ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, in quanto preclusiva della possibilità di verifica in ordine alla rilevanza della questione, si risolve nella sua inammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 97 del 2016, n. 56 del 2015; ordinanze n. 209 del 2015, n. 52 del 2015 e n. 36 del 2015 ). L'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento che comprometta irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza determina la manifesta inammissibilità della questione incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2015 e n. 18 del 2015; ordinanze n. 153 del 2016, n. 136 del 2016, n. 209 del 2015, n. 115 del 2015, n. 90 del 2015 e n. 27 del 2015 ).
sentenza 79/2017massima n. 39637 CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - IDENTITÀ DI SANZIONI PECUNIARIE INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASGRESSORE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA SANZIONATI ABBIENTI E NON ABBIENTI - QUESTIONE ESTRANEA AL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbero, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere l'utente occasionale della strada dal professionista ovvero la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, in quanto, trattandosi di questione priva di rilevanza nei giudizi a quibus , aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle esattoriali e non anche dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto, investe disposizioni delle quali il giudice rimettente non deve fare applicazione.
Riguarda ancheart. 204 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA - SOSPENSIONE DEL RELATIVO TERMINE DURANTE LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DEL PREFETTO - ESCLUSIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON ARBITRARIA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DI CHI ATTIVI RIMEDI CONTENZIOSI - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni per infrazioni al codice stradale costituisce un beneficio offerto al trasgressore in funzione deflattiva del contenzioso, sicche' la perdita di esso in caso di attivazione di rimedi amministrativi o giurisdizionali appare giustificata e non viola gli artt. 3 e 24 Cost., giacche' non configura un'ipotesi di 'solve et repete' (potendo anzi il giudice sospendere il pagamento ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della L. n. 689 del 1981), ne' esclude comunque che, nel respingere l'opposizione, il giudice possa - nella sua discrezionalita' ed ove ne ricorrano le condizioni - determinare la sanzione in misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 cod. strada. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui non prevedono che il termine per il pagamento in misura ridotta resti sospeso in pendenza di opposizione all'ingiunzione prefettizia). - V. O. n. 67/1994; circa l'individuazione delle disposizioni oggetto di censura, v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 203 Codice della stradaart. 204 Codice della stradaart. 205 Codice della strada