Art. 204-bis c.d.s.
Ricorso in sede giurisdizionale
(( Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 105
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
62La Corte Costituzionale, con sentenza 5-8 aprile 2004, n. 114 (in G.U. 1a s.s. 14/4/2004, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo.
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
105Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Testo vigente dal 6 ottobre 2011, tuttora in vigore · versione 150 su Normattiva