Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace - Costituzione in giudizio dei soggetti legittimati passivi - Termine minimo tra la data di notifica del ricorso e quella fissata per l'udienza di comparizione - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di uguaglianza, del contraddittorio e della parità delle parti - Proposizione di questione dalla quale non dipende la definizione del giudizio a quo e mancata sospensione di quest'ultimo - Manifesta inammissibilità.
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204- bis , comma 3- bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in quanto il rimettente, pur affermando di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, non ha sospeso il processo e ne ha disposto la prosecuzione «atteso che il giudizio può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità», in violazione dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, il quale dispone che l'autorità giurisdizionale, «qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale [...] dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte e sospende il giudizio in corso».
sentenza 5/2012massima n. 36029 Riguarda ancheart. 39 legge 120/2010
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell'art. 196 cod. strada, al giudice di pace - Salvezza del diritto all'impugnazione anche dopo l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, laddove lo stesso sia necessitato dalla scadenza del termine legislativamente previsto e dalla contemporanea presenza del termine per proporre opposizione - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di azione - Indeterminatezza ed ambiguità del petitum - Scarsa comprensibilità, indeterminatezza e contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per indeterminatezza ed ambiguità del petitum, dal momento che il rimettente invoca un intervento manipolativo senza individuare con precisione e chiarezza l'esatta portata della richiesta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale. In senso analogo, v. citate ordinanza n. 21 del 2011, e sentenza n. 155 del 2009.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Rigetto del ricorso e conseguente determinazione della sanzione in misura non inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e asserita disparità di trattamento rispetto a coloro che propongono ricorso al prefetto - Esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204- bis , comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'articolo 3 Cost., laddove prevede soltanto per il ricorso proposto innanzi all'autorità prefettizia, e non pure per quello di contenuto analogo esperibile innanzi al giudice di pace, che, in caso di rigetto, la sanzione pecuniaria minima irrogabile non possa essere inferiore al doppio del minimo edittale. Premesso che l'individuazione delle condotte punibili, la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, potendo tale discrezionalità essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto nei casi di "uso distorto o arbitrario", così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, la scelta compiuta dal legislatore nel caso di specie non si presenta manifestamente irragionevole, atteso che l'irrogazione, in caso di rigetto del ricorso amministrativo, della sanzione pecuniaria in una misura non inferiore al doppio del minimo edittale vale a controbilanciare la previsione di un'ipotesi di silenzio-accoglimento qualora risulti inutilmente decorso il termine di 150 giorni dalla proposizione del ricorso senza che in relazione ad esso sia intervenuta alcuna decisione (comma 1- bis dell'art. 204 del codice della strada) e che la misura dell'intervento sanzionatorio è stata modulata dal legislatore in modo da perseguire finalità deflattive del contenzioso amministrativo. Inoltre, la predetta scelta legislativa non appare manifestamente irragionevole in considerazione della possibilità spettante al giudice di pace di determinare, anche in una misura pari al minimo edittale, l'entità della sanzione pecuniaria irrogabile in caso di rigetto del ricorso. - Sulla discrezionalità del legislatore nella determinazione degli illeciti e del relativo trattamento sanzionatorio, v., citata, ordinanza n. 292/2006. - Sul fatto che la misura del trattamento sanzionatorio, in caso di rigetto di ricorso al prefetto, è stata modulata dal legislatore in modo da perseguire finalità deflattive del contenzioso amministrativo, vedi, citate, sentenza n. 366/1994; ordinanze n. 63/2000, n. 306/1998, n. 324/1997, n. 268/1996. - Sul fatto che il ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione dell'infrazione costituisce una peculiarità della disciplina dettata in materia di circolazione stradale, in deroga al regime generale, previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi, citata, sentenza n. 255/1994. - Sul fatto che la scelta tra il pagamento della sanzione in misura ridotta o l'impugnazione il verbale costituisce il risultato di una libera determinazione dell'interessato, vedi, citata, sentenza n. 468/2005. - Sul fatto che, in caso di rigetto dell'opposizione, non è preclusa al Giudice di pace, la possibilità di determinare l'entità della sanzione pecuniaria nel minimo previsto, cioè nella misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada, vedi, citata, sentenza n. 468/2005.
sentenza 23/2009massima n. 33142 Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta consentita - Conseguente improponibilità dell'azione esperita - Denunciata lesione del principio di uguaglianza nonché del diritto alla tutela giurisdizionale - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204- bis , comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace, in opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, non può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196 dello stesso codice, qualora sia stato effettuato, se consentito, il pagamento in misura ridotta: infatti, questione analoga è stata dichiarata non fondata con la sent. n. 468/2005 ed il rimettente non ha prospettato profili diversi da quelli già esaminati o comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento. - V., citato, il precedente specifico di cui alla sentenza n. 468/2005. - Sul fatto che, con il pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate v., citate, le sentenze Cass. n. 3735/2004 e n. 2862/2005.
sentenza 46/2007massima n. 31032 Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE NON CONTESTATA IMMEDIATAMENTE AL RESPONSABILE DI UN'INFRAZIONE STRADALE - PROPRIETARIO DEL VEICOLO CHE SIA PERSONA GIURIDICA - DIRITTO A PROPORRE RICORSO AL GIUDICE DI PACE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204- bis , comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che possono proporre ricorso al giudice di pace gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del medesimo codice. La questione, infatti, è sollevata sulla base di un presupposto - l'ipotizzata violazione del principio del contraddittorio, conseguente alla possibilità che l'opposizione prevista dalla disposizione impugnata sia proposta anche da una «persona giuridica» - che risulta smentito dalla stessa ordinanza di rimessione, dalla quale emerge che l'opposizione è stata proposta dal legale rappresentante di una società, quale autore materiale dell'infrazione, sicché difetta la rilevanza nel giudizio a quo .
CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - IDENTITÀ DI SANZIONI, PECUNIARIE ED ACCESSORIE, INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASGRESSORE E DALLA CIRCOSTANZA CHE SI TRATTI DI UTENTE OCCASIONALE DELLA STRADA OVVERO DI PROFESSIONISTA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA CITTADINI ABBIENTI E NON ABBIENTI - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NELLA DETERMINAZIONE DEGLI ILLECITI E DEL RELATIVO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRESENZA NELL'ORDINAMENTO DI RIMEDI DIRETTI A CONSENTIRE ANCHE AL NON ABBIENTE LA POSSIBILITÀ DI AGIRE IN GIUDIZIO SENZA AGGRAVI ECONOMICI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204- bis , commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, commi 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbe, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, e imponendo, in particolare, al non abbiente che intende ottenere la rateizzazione della sanzione di proporre ricorso al giudice di pace, assumendone i rischi conseguenti in termini di costi e di aumento della sanzione, per il caso di rigetto dell'opposizione. L'individuazione delle condotte punibili, nonché la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano, infatti, nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, ciò che deve escludersi nel caso di specie, e l'ordinamento contempla diversi rimedi diretti a consentire anche al non abbiente la possibilità di agire in giudizio senza aggravi economici, quali il patrocinio a spese dello Stato ovvero l'istituto della compensazione delle spese di lite per "giusti motivi"; inoltre deve escludersi che sia irragionevole la disposizione di cui all'art. 204- bis , comma 8, d.lgs. cit., per il fatto che, in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace "non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida", posto che un intervento siffatto non è ammesso neppure nell'ipotesi di estinzione dell'illecito amministrativo, in ragione dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta. > >- Sulla non censurabilità della discrezionalità nella individuazione delle condotte punibili, nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni se non esercitata in modo distorto o arbitrario, v. ordinanze nn. 169 e 45/2006. > >- Per l'affermazione secondo cui non può tacciarsi di irragionevolezza la mancata previsione di una disposizione che consente al giudice di pace un intervento modificativo della sanzione accessoria, v. ordinanza n. 247/2005.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Mancata previsione di un termine maggiore per il ricorrente residente all'estero - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e lamentata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204- bis , comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestato, in rapporto agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il termine per la proposizione dell'opposizione avanti all'autorità giudiziaria avverso il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, non prevede un termine più lungo per il residente all'estero. Infatti, tenuto conto della struttura semplificata del procedimento in esame, il termine fissato dal legislatore non è intrinsecamente irragionevole e non sussiste neppure la lamentata disparità di trattamento né rispetto alla fattispecie dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione né rispetto alla fattispecie ex art. 201 dello stesso d.lgs., che concernono situazioni non omogenee a quella sub iudice . Inoltre, non è riscontrabile il paventato vulnus all'art. 97 Cost., in quanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale e può essere invocato solo con riferimento all'organizzazione degli uffici giudiziari. - Sulla discrezionalità di cui gode il legislatore in tema di fissazione dei termini processuali, v., citate, sentenze n. 161/2000, n. 134/1985, n. 121/1984, n. 138/1975. - Sulla inapplicabilità del principio di buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale, v., citate, ordinanze n. 337 e 44/2006.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE COMPORTANTE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE -DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PATENTE DI GUIDA - ONERE DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AD ALTRE PROCEDURE DI CONTESTAZIONE, LIMITAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI AGIRE IN GIUDIZIO, LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, in quanto subordina l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada al versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta. La disposizione censurata, infatti, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 114 del 2004.
sentenza 27/2005massima n. 29073 CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ONERE, PER IL RICORRENTE, DI VERSARE PRESSO LA CANCELLERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO, UNA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che all’atto del deposito del ricorso – proposto avverso il verbale di contestazione della infrazione alle regole della circolazione stradale – il ricorrente debba versare presso la cancelleria del Giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata, in quanto, con sentenza n. 114 del 2004, la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
sentenza 60/2005massima n. 29198 Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI CONTESTAZIONE DI INFRAZIONE - RICORSO GIURISDIZIONALE - ONERE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, DI VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE IN CANCELLERIA - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI MENO ABBIENTI, LESIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO, DEL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE, LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO I PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Vanno restituiti ai giudici 'a quibus' gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 24, 111 e 113 Cost., dell'art. 204-bis, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d. l. 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui stabilisce, in caso di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di contestazione d'infrazione alle regole del codice della strada, l'onere per chi agisce in giudizio di «versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». La disposizione, infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 114 del 2004, che ha definito questioni analoghe. - L’illegittimità costituzionale dell’ art. 204-bis, comma 3, del nuovo codice della strada è stata dichiarata dalla sentenza n. 114/2004.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
PROCEDIMENTO CIVILE - INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - FORO COMPETENTE - COMPETENZA TERRITORIALE INDEROGABILE DEL GIUDICE DEL LUOGO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEI CITTADINI MENO ABBIENTI, LESIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DELLE ARMI - QUESTIONE GIÀ RITENUTA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “nella parte in cui stabiliscono la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, per l’asserita disparità di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti, nonché per la ritenuta lesione del diritto di agire in giudizio e del principio della parità delle armi. La sollevata questione è stata, invero, già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte con numerose decisioni. - V., citate, ordinanze n. 459/2002, n. 75/2003, n. 193/2003, n. 259/2003, n. 61/2004, n. 130/2004.
Riguarda ancheart. 22 legge 689/1981
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOCCOMBENTE - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DELLA CONDIZIONE DI PARITÀ DELLE PARTI NEL PROCESSO - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI DARE ALLA NORMA CENSURATA UN’INTERPRETAZIONE CONFORME AI PRINCIPÎ COSTITUZIONALI EVOCATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – richiamato dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 –, nella parte in cui non consente al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali la pubblica amministrazione, convenuta nel giudizio di opposizione ad atto irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti il rimettente non ha in alcun modo esaminato la possibilità di dare della norma censurata un'interpretazione conforme ai principî costituzionali che egli assume violati.
Riguarda ancheart. 23 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI CONTESTAZIONE DI INFRAZIONE - RICORSO GIURISDIZIONALE - ONERE DI VERSAMENTO IN CANCELLERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, DI UNA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE DEI SOGGETTI MENO ABBIENTI CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ TRA LE PARTI DEL PROCESSO - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente nel giudizio di costituzionalità riguardante, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, l'art. 204-bis, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui subordina l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale, proposto avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, all'adempimento dell'onere economico consistente nel versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Ed invero, la Corte ha già concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, affermando che l'imposizione dell'onere economico di cui all'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, finisce «con il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita». - V., citata, sentenza n. 114/2004.
Riguarda ancheart. 204 Codice della stradaart. 4 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRECLUSIONE IN ASSENZA DI CAUZIONE - INFRAZIONE COMPIUTA DA CITTADINO STRANIERO SU VEICOLO IMMATRICOLATO ALL’ESTERO - FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO IN ASSENZA DI CAUZIONE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN BASE AL REDDITO, TRATTAMENTO DIFFERENZIATO IN RELAZIONE ALLA NAZIONALITÀ E AL LUOGO DI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA CAUZIONE PRECLUSIVA DEL CORSO DEL GIUDIZIO - SOPRAVVIVENZA DELLA CAUZIONE A PENA DI FERMO DEL VEICOLO, NON PRECLUSIVA, ISOLATAMENTE CONSIDERATA, DEL GIUDIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la perdurante rilevanza della questione, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché del successivo articolo 207 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 Cost., in quanto precluderebbero, in assenza del versamento di cauzione, la tutela giurisdizionale per lo straniero che abbia contravvenuto a regole della circolazione stradale con veicolo immatricolato all'estero. Infatti, con sentenza n. 114 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis sopra richiamato, affermando che l'imposizione dell'onere economico prevista da tale articolo finisce «con il pregiudicare l'esercizio dei diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita». L'art. 207, comma 3, dello stesso codice non pone, d’altra parte, alcuna (ulteriore) preclusione d'ordine processuale, ma si limita a disporre che, «in mancanza del versamento della cauzione» (di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis), venga disposto «il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni».
Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003art. 207 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - PATENTE A PUNTI - DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - RILEVAMENTO MEDIANTE STRUMENTI AUTOMATICI (AUTOVELOX) - PREVISTA NON NECESSITÀ DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL’INFRAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - LIMITAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE - MANCATA PREVISIONE DELLA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA ALLA VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI ACCESSORIE E DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI AZIONE E DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - INIZIATIVA DEL RIMETTENTE INDIRIZZATA, TRA LE ALTRE, AVVERSO UNA NORMA (ART. 126-BIS DEL CODICE DELLA STRADA) FATTA OGGETTO, 'MEDIO TEMPORE', DI PARZIALE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' ALLA STREGUA DI TALE SOPRAVVENUTA DECISIONE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e degli artt. «201-bis, lettera e)» (recte: art. 201, comma 1-bis, lettera e) e 204-bis, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (disposizione introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 1-septies dell'art. 4 del più volte citato d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003), in base ai quali deve ritenersi non necessaria la contestazione immediata dell’infrazione del superamento dei limiti massimi di velocità, per la quale è prevista la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, allorché gli agenti accertatori facciano uso di uno strumento automatico di rilevazione della velocità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Infatti, l'iniziativa del rimettente si indirizza, tra le altre, avverso una norma (il predetto art. 126-bis del codice della strada) fatta oggetto, medio tempore, di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale. - V. sentenza n. 27/2005.
Riguarda ancheart. 7 d.l. 151/2003art. 201 Codice della stradaart. 4 d.l. 151/2003art. 126-bisdisposizioneaggiunta d.lgs. 285/1992art. 7 d.lgs. 9/2002
CIRCOLAZIONE STRADALE - RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA INFRAZIONE STRADALE - SANZIONE ACCESSORIA DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI DELLA PATENTE - DIVIETO DI ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE ACCESSORIA IN CASO DI RIGETTO DEL RICORSO GIURISDIZIONALE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui, nel disciplinare il ricorso esperibile avverso il verbale di contestazione di una infrazione stradale, impone che solo con l'accoglimento del ricorso si possa conseguentemente annullare la sanzione accessoria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Infatti, il divieto di intervenire sulle sanzioni accessorie, nell'ipotesi di rigetto del ricorso giurisdizionale, non risulta affatto viziato da irragionevolezza, se la complessiva disciplina sanzionatoria prevista dal codice della strada (ivi comprese, quindi, le sanzioni accessorie di cui agli articoli da 210 a 219 del medesimo codice) tende a soddisfare – come ancora recentemente ribadito da questa Corte – «l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni)» appare allora evidente come la salvaguardia di tale esigenza non possa certo giustificare interventi volti ad escludere l'operatività delle sanzioni amministrative accessorie in un caso – quale quello contemplato dalla norma impugnata – connotato dalla reiezione del ricorso proposto avverso il verbale di contestazione dell'infrazione, e quindi, in definitiva, dalla conferma della sua legittimità. Va considerato, inoltre, che neppure l'estinzione dell'illecito amministrativo, in ragione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, consente al giudice alcun intervento modificativo sulla sanzione accessoria (o finanche solo sulla sua entità), onde non si vede come possa tacciarsi di irragionevolezza la mancata previsione di un intervento siffatto allorché il giudice, addirittura, rigetti il ricorso volto a contestare la legittimità del verbale di contestazione dell'infrazione stradale. - V. sentenza n. 428/2004.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ONERE, PER IL RICORRENTE, DI VERSARE PRESSO LA CANCELLERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO, UNA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Restituzione, al giudice rimettente, degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. La Corte, infatti, investita di analoghe questioni aventi ad oggetto la norma censurata, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale disposizione, affermando, con particolare riferimento alle questioni oggetto dell’ordinanza all’esame, che l’imposizione dell’onere economico di cui alla norma censurata finisce “con il pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’azione esperita”. - Prec. specifico v. sentenza citata n. 114/2004.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICANTE - IMPOSSIBILITÀ DI ESCLUDERE L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ACCESSORIE E LA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE IN CASO DI RIGETTO DEL RICORSO O QUANDO L'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE NON SIA STATO CONTESTATO E SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E IRRAGIONEVOLEZZA - LAMENTATA DISARMONIA RISPETTO AD ALTRE PREVISIONI (CONCERNENTI LA COMMISURAZIONE GIUDIZIALE DELLE SANZIONI E IL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CONTRASTO CON IL COMPITO DELLA REPUBBLICA DI RIMUOVERE GLI OSTACOLI ECONOMICO-SOCIALI LIMITATIVI DEL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA - SOPRAVVENUTA MODIFICA DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI REMITTENTI.
Tenuto conto della sopravvenuta complessiva modifica del quadro normativo di riferimento, vanno restituiti gli atti ai remittenti della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, comma 1 septies, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ONERE PER IL RICORRENTE DI VERSARE PRESSO LA CANCELLERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO, UNA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CENSURA DI DISPOSIZIONE GIÀ DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la parte in cui prevede che all’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. La norma in questione, infatti, è già stata dichiarata incostituzionale con sent. 114 del 2004, nella quale si è osservato che, alla luce del principio secondo cui tutti – indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali o sociali - possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, deve ritenersi che l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 204-bis finisca con il pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 Cost. proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’azione esperita. - V., citata, sent. n. 114 del 2004.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA NELLA MISURA RIDOTTA CONSENTITA - IMPROPONIBILITÀ DELL’AZIONE ESPERITA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rispettivamente introdotti dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, e dall’art. 4, comma 1-septies, del menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove stabiliscono che la contestazione si intende definita con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta e che il trasgressore può proporre ricorso al giudice di pace solo in quanto non sia stato effettuato il suddetto pagamento. Non sussiste, infatti, violazione dell’art. 3 Cost., dal momento che il beneficio è riconosciuto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi: proprio in ragione delle finalità deflattive dell’istituto, la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio è diversa da quella di chi si avvale del rimedio. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 24 Cost.: infatti, la scelta tra il pagare in misura ridotta e l’impugnare, invece, il verbale, è il risultato di una libera determinazione dell’interessato, il quale non subisce condizionamenti poichè, laddove opti per l’esercizio del diritto di azione, non è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione, in quanto il Giudice di pace, nella sua discrezionalità, ha la possibilità di determinarne l’importo anche nel minimo previsto, e cioè in misura corrispondente a quella ridotta. - Sulla possibilità per il Giudice di pace di determinare l’entità della sanzione pecuniaria nel minimo previsto v., citate, ord. n. 350 e 67 del 1994. - Sulle finalità deflattive dell’istituto del pagamento in misura ridotta v., citata, ord. n. 350 del 1994.
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 9/2002art. 7 d.l. 151/2003art. 4 d.l. 151/2003art. 126-bis Codice della strada