Art. 208 c.d.s.Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

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I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche (( attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS))) istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalita' di educazione stradale; alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 13 febbraio 1993 al 1 ottobre 1993 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art208 · fonte su Normattiva