Art. 225 c.d.s.Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

  • a)presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) un archivio nazionale delle strade;
  • b)presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) un archivio nazionale dei veicoli;
  • c)presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

Testo vigente dal 30 giugno 2003, tuttora in vigore · versione 80 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art225 · fonte su Normattiva