Codice della strada

Art. 230 c.d.s. — Educazione stradale

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Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonche' per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri ((delle infrastrutture e dei trasporti)) e ((dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)), d'intesa con i Ministri dell'interno, ((delle infrastrutture e dei trasporti)) e ((dell'ambiente e della tutela del territorio)), avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)) ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di societa' sportive ciclistiche nonche' di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)), predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti. 27 Il ((Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)), con propria ordinanza, disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartententi ai corpi di polizia municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 ottobre 1998, n. 366

27

La L. 19 ottobre 1998, n. 366, ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "I programmi di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 30 giugno 2003 al 13 agosto 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art230 · fonte su Normattiva