Art. 236 c.d.s.Norme transitorie relative al titolo IV

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Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme gia' vigenti conservano la loro validita'. Parimenti conservano validita' le patenti gia' rilasciate alla predetta data. Tale validita' dura fino alla prima conferma di validita' o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procedera', all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art236 · fonte su Normattiva