Art. 236 c.d.s. — Norme transitorie relative al titolo IV
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Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente ((al 30 settembre 1993)). Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme gia'vigenti conservano la loro validita'. Parimenti conservano validita' le patenti gia' rilasciate alla predetta data. Tale validita' dura fino alla prima conferma di validita' o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procedera', all' atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
Testo vigente dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993 · versione 5 su Normattiva