Art. 56 c.d.s.Rimorchi

Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati. I rimorchi si distinguono in:

  • a)rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
  • b)rimorchi per trasporto di cose;
  • c)rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
  • d)rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
  • e)caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
  • f)rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da motoveicoli di cui all'articolo 53 e da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche' rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento. ((I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

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Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo vigente dal 18 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 255 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art56 · fonte su Normattiva