Art. 59 c.d.s. — Veicoli con caratteristiche atipiche
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Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti ((nel presente capo)). Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
- a)la categoria, fra quelle individuate ((nel presente capo)), alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
- b)i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo vigente dal 23 dicembre 2008 al 13 agosto 2010 · versione 126 su Normattiva