Art. 59 c.d.s. — Veicoli con caratteristiche atipiche
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Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
- a)la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
- b)i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo vigente dal 30 giugno 1993 al 23 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva