Art. 59 c.d.s.Veicoli con caratteristiche atipiche

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Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

  • a)la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
  • b)i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

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Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo vigente dal 30 giugno 1993 al 23 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art59 · fonte su Normattiva