Art. 65 c.d.s.Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

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Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresi', essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato. I veicoli di cui al comma i devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 13 febbraio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art65 · fonte su Normattiva