Art. 65 c.d.s. — Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
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Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, ((i veicoli a trazione animale)) e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresi', essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato. ((2. I veicoli di cui al comma 1)) Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Testo vigente dal 13 febbraio 1993 al 30 giugno 1993 · versione 2 su Normattiva